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L’installazione qualificata, garanzia dell’applicazione della sicurezza

In tutte la attività in generale e negli ambienti di lavoro in particolare, se la progettazione è il primo presidio della sicurezza, l'installazione qualificata è la garanzia dell'applicazione della sicurezza.

Il ruolo principale dell’installatore o dell’impresa installatrice è di dare esecuzione al progetto seguendone le prescrizioni e tutte le indicazioni ivi contenute.

Ha il diritto e dovere di rifiutarsi di dare esecuzione ai lavori se prima non gli è stato consegnato il progetto esecutivo redatto da un professionista iscritto all’albo professionale, altrimenti, diventa corresponsabile in solido alla committenza della violazione del DM 37/08 oltre a prendersi in carico delle responsabilità civili e penali in merito al lavoro svolto.

Non venendo da Marte, so benissimo che nessuna impresa installatrice rinuncerebbe mai a un lavoro per la mancanza di una progettazione esecutiva. Semplicemente le imprese più serie e qualificate si appoggeranno al proprio ufficio di progettazione interno o esterno, e loro professionisti di fiducia elaboreranno la progettazione esecutiva, questo sempre prima di iniziare i lavori e previa approvazione da parte della committenza per non incorrere in futuri contenziosi di tipo civile.
Quelle meno serie invece,inizieranno tranquillamente i lavori, si arrangeranno come meglio credono e chiameranno qualche professionista compiacente per rilevare quanto eseguito al termine dei lavori e redigere l“as built”, ovvero il “postgetto” (vedi: La progettazione, il primo presidio della sicurezza), che per i non addetti ai lavori assumerà la forma del progetto vero e proprio.

Al committente che non sia anche coinvolto come futuro datore di lavoro dell’attività prevista in quell’unità immobiliare, del comportamento delle due imprese installatrici sopra descritte importerà ben poco; alla fine, dal suo punto di vista, otterrà lo stesso risultato, certamente discutibile, ma questo è un altro discorso. Il committente più spregiudicato magari sceglierà proprio l’impresa meno qualificata, che rompe meno le scatole con progettazione e burocrazia varia, così poi alla fine rimanendo tutto nel torbido può contestare i lavori e magari pagare quanto e quando vuole.

Chi invece un domani dovrà occuparsi della sicurezza di quell’ambiente di lavoro, saprà bene a chi affidare l’esecuzione dei lavori e avrà avuto modo di scegliere opportunamente tra la rosa delle imprese alle quali avrà fornito il progetto esecutivo e relativo capitolato speciale d’appalto per ottenere le relative offerte economiche. Facilmente confrontabili vista la documentazione di progetto che è per tutti uguale.
Ovviamente tutte le imprese installatrici partecipanti alla gara d’appalto avranno dimostrato di avere i requisiti tecnici richiesti dal DM 37/08 per le tipologie di impianti previsti e da altre leggi specifiche (per esempio nel caso di opere pubbliche), così come le conoscenze tecniche necessarie, l’organizzazione e le risorse per eseguire il lavoro nel rispetto del progetto e dei vincoli contrattuali.
L’impresa installatrice qualificata è una garanzia per l’esecuzione dei lavori e per l’applicazione della sicurezza. Obbligata anch’essa a seguire la “regola dell’arte” e quindi le norme tecniche, eseguirà un ulteriore controllo analizzando il progetto e segnalando quelle difformità, pareri interpretativi, rifusi o anche errori progettuali. In pratica all’impresa installatrice è richiesto un ruolo attivo e collaborativo e non solo prettamente esecutivo. Deve rifiutarsi di dare esecuzione a delle lavorazioni che siano in contrasto con la “regola dell’arte” anche se previste a progetto. Infatti, il progetto è prettamente un “atto virtuale”, per assurdo può anche essere completamente sbagliato, ma rappresenta solamente una violazione virtuale della sicurezza. Chi invece darà esecuzione a quel progetto si assumerà la corresponsabilità anche per gli errori progettuali contenuti che potevano essere riconoscibili in funzione della media capacità tecnica richiesta alle imprese del settore.
Al termine dei lavori l’impresa installatrice ha l’obbligo di fornire la dichiarazione di conformità e relativi allegati obbligatori come previsto dall’art. 7 del DM 37/08.

La consegna della dichiarazione di conformità è uno dei requisiti fondamentali per l’ottenimento del certificato di agibilità rilasciato dalle autorità competenti (DM 37/08 art. 9). Non solo, negli ambienti di lavoro, con il rilascio della dichiarazione di conformità l’installatore compie automaticamente anche l’omologazione dell’impianto di terra e/o dell’eventuale impianto di protezione dalle scariche atmosferiche ai sensi del DPR 462/01. Rimangono esclusi gli impianti nei luoghi con pericolo di esplosione, la cui omologazione potrà essere compiuta solamente dall’ASL/ARPA all’atto della prima verifica (entro due anni dalla messa in servizio); in ogni caso la dichiarazione di conformità dell’installatore ne autorizza l’esercizio fino all’omologazione. Sempre ai sensi del DPR 462/01 il datore di lavoro ha l’obbligo, entro trenta giorni dall’inizio della sua attività, di trasmettere una copia della dichiarazione di conformità all’ASL/ARPA che le schederà e le manterrà in archivio e una copia all’ISPESL che potrà eseguire delle verifiche a campione.

Appare abbastanza chiaro per chiunque che senza questo documento l’impianto non è agibile, non può essere messo in servizio e utilizzato. Se il datore di lavoro dovesse mettere in servizio l’impianto elettrico senza che gli sia stata rilasciata la dichiarazione di conformità, lo farà a suo rischio e pericolo ed in caso di infortuni non potrà nemmeno chiamare in causa l’installatore.

Come si può vedere il ruolo dell’installatore è decisivo per assicurare la sicurezza nell’ambiente di lavoro, e questo comporta l’acquisizione di una maggiore competenza e professionalità viste le non poche responsabilità in gioco; per esercitare la professione di installatore è necessario essere abilitati e della sua opera si è obbligati per legge a valersi, quindi di fatto esercita un servizio di pubblica utilità. Si possono anche immaginare le pressanti richieste a cui viene sottoposto l’installatore per il rilascio della dichiarazione di conformità il prima possibile, a volte anche prima dell’ultimazione dei lavori. L’installatore qualificato sa benissimo (lo sa? n.d.r.) di non poterlo fare perché, visto il ruolo assunto di pubblica utilità, incorrerebbe nel reato di falso ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale.

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Commenti e note

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di ,

NON esiste il progetto AS BUILT. AS BUILT significa come costruito per cui NON può essere un progetto (pensato prima). Il riferimento può essere solamente il progetto esecutivo aggiornato con le varianti (significative) avvenute in corso d'opera. Un allegato OBBLIGATORIO alla DICO è appunto il progetto. L'AS BUILT non è contemplato da nessuna parte, non ha alcun riconoscimento giuridico.

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di ,

Buongiorno sono nuovo del settore vorrei capire una cosa: la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore abilitato dovrà fare riferimento al progetto esecutivo o al progetto as-built??? In ogni caso non sarebbe bene allegare alla dichiarazione di conformità anche una copia del progetto ???? Grazie mille

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di ,

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di ,

Esatto elettrodomus, giusta precisazione, di casi del genere ne ho un repertorio :-D

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di ,

Grazie Mike. Volevo aggiungere un'osservazione sul rischio, per l'installatore, di lavorare con un "postgetto". Il progetto "posteriore" ad un rilievo "as built", può anche essere aggiustato dal professionista, per mettersi al riparo da piccoli e grandi strafalcioni fatti dall'installatore; quest'ultimo se non ne viene informato o non se accorge, rischia di dichiarare un impianto conforme al progetto, quando in realtà così non è, con ciò che ne consegue. L'installatore che segue un vero progetto oltre ad essere serio, si para anche un po'.. le spalle.

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di ,

Grazie Sebastiano, tu sei una di quelle eccezioni a cui mi riferisco. Il sistema scuola va completamente riformato, bisogna creare un sistema virtuoso che permetta di distinguere tra chi è capace di insegnare veramente e chi invece è lì solo per passare la giornata, incentivando i primi e deviando gli altri da qualche altra parte di modo che non provochino danni.

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di ,

Voto positivo meritatissimo per un articolo che ha il pregio di fare una sintesi chiarissima sullo stato delle cose. Riguardo alla perplessità di soltec, come diceva Mike, non c'è una risposta univoca ma un esempio può forse chiarire le cose: a) supponiamo che in un progetto ci sia un errre del tipo: per effettuare la protezione contro il sovracarico di una linea avente Ib=12 A e Iz= 19 A viene scelta una protezione con In=25 A. L'installatore, sulla base della competenza e dell'esperienza che è lecito attendersi da lui, può accorgersi dell'errore? Si può rispondere affermativamente, anche considerando che questa tipologia di situazioni può riscontrarsi anche in lavori che non sono sottoposti all'obbligo di progetto da parte di un tecnico iscritto all'albo; b) l'errore progettuale stavolta sia quello di aver mal calcolato una corrente di corto circuito presunta sulle sbarre di un parallelo di trasformatori in una cabina MT/BT e di conseguenza aver indicato per la protezione un potere di interruzione inferiore: l'installatore in tal caso, sempre con riferimento alle capacità che è normale attendersi da lui, potrebbe non essere in grado di eseguire (e/o verificare) calcoli di tale complessità e, a mio giudizio, sarebbe da considerarsi non colpevole (o almeno non completamente tale) della scelta scorretta. Su quanto dice Mike: "Se ti affidi al mondo della scuola ti ritrovi il classico professore che vive della sua realtà teorica priva di ogni contatto con la realtà (salvo rare eccezioni), se ti affidi alla categoria degli installatori ci sono dei problemi di conflitti di interessi (eliminiamo la futura concorrenza)... " invece ci sarebbe da aggiungere parecchio: 1) sulla maniera in cui i docenti vengono reclutati; 2) sulla possibilità reale che questi ultimi possano seguire corsi di aggiornamento seri; 3) sulla verifica in origine e in itinere delle conoscenze possedute e della capacità di insegnarle; 4) sul progressivo stato di abbandono in cui tutti i governi degli ultimi lustri hanno lasciato l'istruzione tecnica e professionale; 5) sul contenuto delle riforme, compresa l'ultima, che hanno avuto come unico obiettivo la mera riduzione orizzontale degli orari e l'accorpamento di figure professionali e non la verifica della loro congruità con quanto atteso dal mercato del lavoro e dal profilo professionale desiderato; 6) sulla struttura della (molto)cosiddetta alternanza scuola-lavoro, in cui le imprese da una parte e i volenterosi (nel senso caritatevole del termine) della scuola dall'altra sono stati lasciati in balia di loro stessi, senza uno straccio di risorse definibili come tali (e non alla stregua di pure elemosine, quando ci sono); 7) .... Mi fermo qui, ma l'elenco sarebbe ancora lungo. Mi scuso per la lunghezza e rinnovo l'apprezzamento per l'articolo. 6)

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di ,

Quando ho preso i requisiti per aprire la mia impresa di impianti, ho iniziato a girare distribuendo biglietti da visita (non mi piace il volantinaggio perché sporca e non credo dia grandi risultati), un portiere di un palazzo dove volevo lasciare due biglietti da visita da dare a eventuali condomini interessati mi guarda come se volessi mangiargli nel piatto e mi dice "anch'io faccio l'elettricista!". Il vero problema è il cliente finale al quale non importa proprio nulla se sei qualificato, abilitato, professionalizzato e impacchettato, se risparmia 10 euro su 100 preferisce un imbianchino che spella i fili coi denti a un elettricista (con tutto il rispetto per gli imbianchini). E non parliamo delle liti che bisogna fare con i clienti per costringerli ad accettare la fattura che loro non vogliono perché così, secondo loro, risparmiano l'IVA...

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di ,

La scarsa formazione c'è! Purtroppo è un retaggio che ci portiamo dietro e comprende il mondo della scuola e dell'impresa che non sono mai andati a braccetto ma sempre tenuti separati, come se magicamente con possesso del diploma e della laurea acquisisci le competenze necessarie o al contrario solo con l'esperienza maturata nel tempo puoi permetterti di affrontare tutte le problematiche... Fosse per me l'abilitazione a responsabile tecnico dovrebbe avvenire con il superamento di un esame specifico NON SOLO TEORICO. Il problema di fondo è: chi fa questi esami? Se ti affidi al mondo della scuola ti ritrovi il classico professore che vive della sua realtà teorica priva di ogni contatto con la realtà (salvo rare eccezioni), se ti affidi alla categoria degli installatori ci sono dei problemi di conflitti di interessi (eliminiamo la futura concorrenza)...

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di ,

Prima cosa complimenti per l'articolo.((avevo dimenticato di farlo prima). Sono d'accordo con te su tutto. Ma il problema vero secondo me é la scarsa formazione che c'è nel settore e la modalitá con cui si danno le abilitazioni. E io mi metto per primo in discussione. Se non si fa formazione, difficilmente si avranno tecnici qualificati. Si diventa responsabili tecnici dopo sei anni di lavoro (prima erano tre) e magari passati al massimo a montare frutti negli appartamenti....

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di ,

Non si può rispondere in maniera esaustiva, ogni situazione è un caso a sé! Il concetto di fondo è che l'installatore non può appellarsi al semplice fatto: ho eseguito come da progetto! Prima di eseguire il progetto deve prima analizzarlo alla luce delle proprie competenze e responsabilità. L'installatore non è un manovale ma un tecnico qualificato e deve conoscere le norme tecniche, non le può ignorare del tutto, sono parte integrante della sua attività professionale, come il cerca fase e il nastro isolante. Nessuno chiede all'installatore di entrare nel merito della filosofia progettuale e dei calcoli di dimensionamento o altre scelte progettuali, ma solamente di fare un'analisi critica nell'ottica di acquisire la giusta consapevolezza di quello che si va a realizzare.

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di ,

... Infatti, il progetto è prettamente un “atto virtuale”, per assurdo può anche essere completamente sbagliato, ma rappresenta solamente una violazione virtuale della sicurezza. Chi invece darà esecuzione a quel progetto si assumerà la corresponsabilità anche per gli errori progettuali contenuti che potevano essere riconoscibili in funzione della media capacità tecnica richiesta alle imprese del settore..... Quello che mi sono sempre chiesto è dove finisce la responsabilità dell'istallatore e dove inizia quella del progettista. Se per fare un impianto è richiesto il progetto (limiti dimensionali superati) si ritiene che l'installatore non sia in grado di poterlo progettare ergo non dovrebbe neanche sapere quindi riconoscerne un errore non palese. Se deve fare un impianto con potenza impegnata 10 kw in un appartamento civile abitazione cosa si ritiene l'installatore non in grado di progettare e quindi (dico io) incapace anche di riconoscerne gli eventuali errori?

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