In tutte la attività in generale e negli ambienti di lavoro in particolare, se la progettazione è il primo presidio della sicurezza, l'installazione qualificata è la garanzia dell'applicazione della sicurezza.
Il ruolo principale dell’installatore o dell’impresa installatrice è di dare esecuzione al progetto seguendone le prescrizioni e tutte le indicazioni ivi contenute.
Ha il diritto e dovere di rifiutarsi di dare esecuzione ai lavori se prima non gli è stato consegnato il progetto esecutivo redatto da un professionista iscritto all’albo professionale, altrimenti, diventa corresponsabile in solido alla committenza della violazione del DM 37/08 oltre a prendersi in carico delle responsabilità civili e penali in merito al lavoro svolto.
Non venendo da Marte, so benissimo che nessuna impresa installatrice rinuncerebbe mai a un lavoro per la mancanza di una progettazione esecutiva. Semplicemente le imprese più serie e qualificate si appoggeranno al proprio ufficio di progettazione interno o esterno, e loro professionisti di fiducia elaboreranno la progettazione esecutiva, questo sempre prima di iniziare i lavori e previa approvazione da parte della committenza per non incorrere in futuri contenziosi di tipo civile.
Quelle meno serie invece,inizieranno tranquillamente i lavori, si arrangeranno come meglio credono e chiameranno qualche professionista compiacente per rilevare quanto eseguito al termine dei lavori e redigere l“as built”, ovvero il “postgetto” (vedi: La progettazione, il primo presidio della sicurezza), che per i non addetti ai lavori assumerà la forma del progetto vero e proprio.
Al committente che non sia anche coinvolto come futuro datore di lavoro dell’attività prevista in quell’unità immobiliare, del comportamento delle due imprese installatrici sopra descritte importerà ben poco; alla fine, dal suo punto di vista, otterrà lo stesso risultato, certamente discutibile, ma questo è un altro discorso.
Il committente più spregiudicato magari sceglierà proprio l’impresa meno qualificata, che rompe meno le scatole con progettazione e burocrazia varia, così poi alla fine rimanendo tutto nel torbido può contestare i lavori e magari pagare quanto e quando vuole.
Chi invece un domani dovrà occuparsi della sicurezza di quell’ambiente di lavoro, saprà bene a chi affidare l’esecuzione dei lavori e avrà avuto modo di scegliere opportunamente tra la rosa delle imprese alle quali avrà fornito il progetto esecutivo e relativo capitolato speciale d’appalto per ottenere le relative offerte economiche. Facilmente confrontabili vista la documentazione di progetto che è per tutti uguale.
Ovviamente tutte le imprese installatrici partecipanti alla gara d’appalto avranno dimostrato di avere i requisiti tecnici richiesti dal DM 37/08 per le tipologie di impianti previsti e da altre leggi specifiche (per esempio nel caso di opere pubbliche), così come le conoscenze tecniche necessarie, l’organizzazione e le risorse per eseguire il lavoro nel rispetto del progetto e dei vincoli contrattuali.
L’impresa installatrice qualificata è una garanzia per l’esecuzione dei lavori e per l’applicazione della sicurezza. Obbligata anch’essa a seguire la “regola dell’arte” e quindi le norme tecniche, eseguirà un ulteriore controllo analizzando il progetto e segnalando quelle difformità, pareri interpretativi, rifusi o anche errori progettuali. In pratica all’impresa installatrice è richiesto un ruolo attivo e collaborativo e non solo prettamente esecutivo. Deve rifiutarsi di dare esecuzione a delle lavorazioni che siano in contrasto con la “regola dell’arte” anche se previste a progetto. Infatti, il progetto è prettamente un “atto virtuale”, per assurdo può anche essere completamente sbagliato, ma rappresenta solamente una violazione virtuale della sicurezza. Chi invece darà esecuzione a quel progetto si assumerà la corresponsabilità anche per gli errori progettuali contenuti che potevano essere riconoscibili in funzione della media capacità tecnica richiesta alle imprese del settore.
Al termine dei lavori l’impresa installatrice ha l’obbligo di fornire la dichiarazione di conformità e relativi allegati obbligatori come previsto dall’art. 7 del DM 37/08.
La consegna della dichiarazione di conformità è uno dei requisiti fondamentali per l’ottenimento del certificato di agibilità rilasciato dalle autorità competenti (DM 37/08 art. 9). Non solo, negli ambienti di lavoro, con il rilascio della dichiarazione di conformità l’installatore compie automaticamente anche l’omologazione dell’impianto di terra e/o dell’eventuale impianto di protezione dalle scariche atmosferiche ai sensi del DPR 462/01. Rimangono esclusi gli impianti nei luoghi con pericolo di esplosione, la cui omologazione potrà essere compiuta solamente dall’ASL/ARPA all’atto della prima verifica (entro due anni dalla messa in servizio); in ogni caso la dichiarazione di conformità dell’installatore ne autorizza l’esercizio fino all’omologazione. Sempre ai sensi del DPR 462/01 il datore di lavoro ha l’obbligo, entro trenta giorni dall’inizio della sua attività, di trasmettere una copia della dichiarazione di conformità all’ASL/ARPA che le schederà e le manterrà in archivio e una copia all’ISPESL che potrà eseguire delle verifiche a campione.
Appare abbastanza chiaro per chiunque che senza questo documento l’impianto non è agibile, non può essere messo in servizio e utilizzato. Se il datore di lavoro dovesse mettere in servizio l’impianto elettrico senza che gli sia stata rilasciata la dichiarazione di conformità, lo farà a suo rischio e pericolo ed in caso di infortuni non potrà nemmeno chiamare in causa l’installatore.
Come si può vedere il ruolo dell’installatore è decisivo per assicurare la sicurezza nell’ambiente di lavoro, e questo comporta l’acquisizione di una maggiore competenza e professionalità viste le non poche responsabilità in gioco; per esercitare la professione di installatore è necessario essere abilitati e della sua opera si è obbligati per legge a valersi, quindi di fatto esercita un servizio di pubblica utilità. Si possono anche immaginare le pressanti richieste a cui viene sottoposto l’installatore per il rilascio della dichiarazione di conformità il prima possibile, a volte anche prima dell’ultimazione dei lavori. L’installatore qualificato sa benissimo (lo sa? n.d.r.) di non poterlo fare perché, visto il ruolo assunto di pubblica utilità, incorrerebbe nel reato di falso ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale.