Debbo procedere al rilascio della DIRI in un locale di pubblico spettacolo all'interno di un edificio pregevole per arte e storia.
Mi chiedo se la verifica debba avere per oggetto, oltre che la conformità dell'impianto alle normative vigenti all'epoca della sua realizzazione, anche le procedure di gestione dell'impianto. In altre parole se il rilascio della DIRI debba essere subordinato alla presenza p. es. del registro verifiche periodiche, di adeguata formazione del personale ecc.).
Qualcuno ha un'idea in proposito?
Grazie
DIRI in locale di pubblico spettacolo
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Diciamo che quegli aspetti rilevano in modo indiretto.
La DIRI riguarda esplicitamente l'installazione a regola d'arte dell'impianto.
Non il funzionamento degli apparecchi (es. illuminazione di sicurezza).
Esempio, dovessi rilasciare una DIRI in una situazione in cui l'illuminazione di sicurezza non funziona e non è mai stata verificata, per me non è un problema. Farò notare in relazione che gli apparecchi non sono funzionanti, ma dal punto di vista del rischio elettrico (contatti diretti, indiretti, ecc.) non ci sono problemi, quindi per me va bene.
Ovvio che se ho a che fare con un impianto del 1992 in cui alcuni apparecchi, per via di carenze manutentive, presentano danneggiamenti che ne compromettono in grado di protezione o la protezione dai contatti diretti cambia il discorso, quegli apparecchi sono da sostituire prima del rilascio della DIRI medesima.
La DIRI riguarda esplicitamente l'installazione a regola d'arte dell'impianto.
Non il funzionamento degli apparecchi (es. illuminazione di sicurezza).
Esempio, dovessi rilasciare una DIRI in una situazione in cui l'illuminazione di sicurezza non funziona e non è mai stata verificata, per me non è un problema. Farò notare in relazione che gli apparecchi non sono funzionanti, ma dal punto di vista del rischio elettrico (contatti diretti, indiretti, ecc.) non ci sono problemi, quindi per me va bene.
Ovvio che se ho a che fare con un impianto del 1992 in cui alcuni apparecchi, per via di carenze manutentive, presentano danneggiamenti che ne compromettono in grado di protezione o la protezione dai contatti diretti cambia il discorso, quegli apparecchi sono da sostituire prima del rilascio della DIRI medesima.
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Con la Dichiarazione di rispondenza
"Il sottoscritto [...]
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità e per quanto materialmente verificabile, la rispondenza
dell’impianto alla norma tecnica vigente all’epoca della costruzione, secondo quanto previsto dall'art. 7 del
DM 37/08, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio."
Finita qui.
Se non hanno il registro lo faranno, ma non riguarda la conformità dell'impianto.
Mi ha preceduto Danielex, concordo con le sue osservazioni.
"Il sottoscritto [...]
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità e per quanto materialmente verificabile, la rispondenza
dell’impianto alla norma tecnica vigente all’epoca della costruzione, secondo quanto previsto dall'art. 7 del
DM 37/08, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio."
Finita qui.
Se non hanno il registro lo faranno, ma non riguarda la conformità dell'impianto.
Mi ha preceduto Danielex, concordo con le sue osservazioni.
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Io invece non sono per nulla d'accordo, per me produrre una dichiarazione di rispondenza vuol dire che dichiaro che l'impianto è sicuro sotto ogni aspetto garantendo al committente il rispetto della legislazione e normativa del periodo, se nel momento di installazione di questo impianto c'era l'obbligo di posare l'illuminazione di sicurezza questa doveva/deve funzionare e doveva/deve garantire le prestazioni illuminotecniche previste dal progetto e della normativa.
Come faccio a garantire le prestazioni illuminotecniche se gli apparecchi non funzionano?
Come faccio a garantire le prestazioni illuminotecniche se gli apparecchi non funzionano?
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
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La dichiarazione di rispondenza è stabilita da una legge e bisogna fare riferimento alle disposizioni e al campo di applicazione del DM 37/2008.
Per quanto esula dal DM 37/2008 bisogna ricorrere ad altri strumenti (come ad esempio nel caso di evacuazione di fumo e calore)
Gli apparecchi di illuminazione non fanno parte dell'impianto elettrico e di conseguenza secondo me non rientrano nella dichiarazione di rispondenza (e ce lo scrivo esplicitamente).
Il corretto funzionamento degli impianti deve essere attestato in altro modo: con il registro delle verifiche periodiche, con calcoli illuminotecnici e misure strumentali, con le certificazioni ai VVF in fase di SCIA o di rinnovo e con la documentazione da presentare alla commissione di vigilanza pubblico spettacolo.
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Anche se le perplessità di
iosolo35 possono essere condivisibili, purtuttavia la DIRI attesta (nel caso in esame) la conformità dell'impianto elettrico alle norme dell'epoca.
Dal DM37/08 art.1:
Dall'art.2:
L'illuminazione (seppur di sicurezza) non fa parte dell'impianto elettrico, né di protezione antincendio, resta quindi esclusa dall'ambito di applicazione del DM37/08 e di conseguenza della DIRI.
Pertanto le indicazioni di
Goofy e
Danielex sono precise.
A riprova ad es. le schede TNE di guida per la verifica nell'ambito rilascio DIRI non includono l'illuminazione.


Dal DM37/08 art.1:
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
[.....]
g) impianti di protezione antincendio.
Dall'art.2:
e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere.
[......]
h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;
L'illuminazione (seppur di sicurezza) non fa parte dell'impianto elettrico, né di protezione antincendio, resta quindi esclusa dall'ambito di applicazione del DM37/08 e di conseguenza della DIRI.
Pertanto le indicazioni di



A riprova ad es. le schede TNE di guida per la verifica nell'ambito rilascio DIRI non includono l'illuminazione.

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Quindi quando fai una verifica per produrre una rispondenza non verifichi nemmeno se i differenziali (essendo installati in un quadro non soggetto a D.M.37/08) funzionano? non verifichi nemmeno il valore dell'impianto di dispersione? non verifichi nemmeno se i MT (essendo installati in un quadro non soggetto a D.M.37/08) sono di taglia corrette in funzione delle linee protette? Per non parlare dell'impianto di rivelazione fumo. beh io non lavoro così, con la rispondenza certifico che l'impianto è sicuro, che l'impianto è efficiente, che l'impianto risponde alle norme di installazione, altrimenti la rispondenza diventa solo una semplice carta che non serve a nulla fa solo contenti i burocrati.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
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Il fatto che un pezzo di impianto elettrico sia soggetto all'applicazione di norme specifiche non esclude che sia un pezzo di impianto elettrico ai sensi del DM37/08.
Se invece l'impianto non è soggetto al DM37/08 (es. impianto non installato all'interno di un edificio ed al suo servizio) NON puoi rilasciare una DIRI.
Puoi rilasciare una attestazione che l'impianto è sicuro, ma non è una DIRI e non ha il valore della DIRI.
O il quadro fa parte di un impianto elettrico soggetto al DM37/08 (e quindi fai le verifiche e rilasci DIRI) oppure no, ma perché a TUTTO l'impianto (e non solo al quadro) NON si applica il DM37/08 (ed in tal caso puoi fare tutte le verifiche che ritieni necessarie, ma NON puoi rilasciare una DIRI ai sensi del DM37/08).
Sicuro significa tutto e niente.
Nulla è sicuro. I progetti si basano sulla probabilità di rischio e si fa in modo che il rischio scenda ad un livello accettabile... accettabile da chi? bella domanda.
Se costruisci l'impianto elettrico secondo le norme specifiche si presume sia a regola d'arte e tu hai il di dietro parato.
Sai meglio di me che un differenziale si può guastare e può non intervenire, allora mettiamone due in serie.
E chi esclude che si possano guastare entrambi? C'è una probabilità diversa da 0 che possano essere entrambi guasti? certo che sì... allora mettiamone 3 in serie...
Mica tutti poi rispondono allo stesso modo alla corrente elettrica, le curve di sensibilità sono statistiche, ci può essere una persona che con 29mA mano piedi ci rimane secca? Chi può escluderlo? Allora mettiamo tutti differenziali da 10mA...
Non voglio dire che tu non debba essere scrupoloso. Per carità ed io lo sono altrettanto.
Chiamiamo però col proprio nome i vari documenti e non attribuiamogli (NOI per primi), significati che non hanno.
Una DIRI non attesta la sicurezza dell'impianto; sostituisce una DICO:
art.7 DM37/08
e cosa è una DICO?
sempre art. 7 DM37/08
Cioè si attesta (solo) che sono conformi alla regola dell'arte, per induzione si deduce che hanno un determinato grado di sicurezza.
E quali sono queste norme?
Ma il tutto si applica all'impianto, per come definito dal DM37/08.
Per gli impianti che NON ricadono nell'ambito di applicazione del DM37/08 NON puoi fare DIRI. Fai chiaramente un altro documento e lo chiami come meglio credi, ma meglio evitare DIRI per non far confusione.
Se invece l'impianto non è soggetto al DM37/08 (es. impianto non installato all'interno di un edificio ed al suo servizio) NON puoi rilasciare una DIRI.
Puoi rilasciare una attestazione che l'impianto è sicuro, ma non è una DIRI e non ha il valore della DIRI.
iosolo35 ha scritto:Quindi quando fai una verifica per produrre una rispondenza non verifichi nemmeno se i differenziali (essendo installati in un quadro non soggetto a D.M.37/08) funzionano?
O il quadro fa parte di un impianto elettrico soggetto al DM37/08 (e quindi fai le verifiche e rilasci DIRI) oppure no, ma perché a TUTTO l'impianto (e non solo al quadro) NON si applica il DM37/08 (ed in tal caso puoi fare tutte le verifiche che ritieni necessarie, ma NON puoi rilasciare una DIRI ai sensi del DM37/08).
iosolo35 ha scritto: beh io non lavoro così, con la rispondenza certifico che l'impianto è sicuro, che l'impianto è efficiente, che l'impianto risponde alle norme di installazione, altrimenti la rispondenza diventa solo una semplice carta che non serve a nulla fa solo contenti i burocrati.
Sicuro significa tutto e niente.
Nulla è sicuro. I progetti si basano sulla probabilità di rischio e si fa in modo che il rischio scenda ad un livello accettabile... accettabile da chi? bella domanda.
Se costruisci l'impianto elettrico secondo le norme specifiche si presume sia a regola d'arte e tu hai il di dietro parato.
Sai meglio di me che un differenziale si può guastare e può non intervenire, allora mettiamone due in serie.
E chi esclude che si possano guastare entrambi? C'è una probabilità diversa da 0 che possano essere entrambi guasti? certo che sì... allora mettiamone 3 in serie...
Mica tutti poi rispondono allo stesso modo alla corrente elettrica, le curve di sensibilità sono statistiche, ci può essere una persona che con 29mA mano piedi ci rimane secca? Chi può escluderlo? Allora mettiamo tutti differenziali da 10mA...
Non voglio dire che tu non debba essere scrupoloso. Per carità ed io lo sono altrettanto.
Chiamiamo però col proprio nome i vari documenti e non attribuiamogli (NOI per primi), significati che non hanno.
Una DIRI non attesta la sicurezza dell'impianto; sostituisce una DICO:
art.7 DM37/08
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza
e cosa è una DICO?
sempre art. 7 DM37/08
1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6.
Cioè si attesta (solo) che sono conformi alla regola dell'arte, per induzione si deduce che hanno un determinato grado di sicurezza.
E quali sono queste norme?
Art. 6. Realizzazione ed installazione degli impianti
1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.
2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.
3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Ma il tutto si applica all'impianto, per come definito dal DM37/08.
Per gli impianti che NON ricadono nell'ambito di applicazione del DM37/08 NON puoi fare DIRI. Fai chiaramente un altro documento e lo chiami come meglio credi, ma meglio evitare DIRI per non far confusione.
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Tante teste e tante idee com'è giusto che sia, io credo che un professionista quando produce una rispondenza debba garantire la conformità dell'impianto alla normativa tecnica ma soprattutto alla regola dell'arte che , tra le altre cose, garantisce che l'impianto elettrico installato è stato eseguito con diligenza, con perizia, in sicurezza che all'atto pratico sta a significare come un buon padre di famiglia.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
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Non mi segui.
Non dico che sbagli a fare le verifiche che ritieni importanti.
Dico che il documento che rilasci a valle delle verifiche eseguite con esito positivo NON è una DIRI!
Ti faccio un esempio:
Un autoriparatore ti chiede la DIRI.
Tu vai e vedi che ha un ponte di sollevamento.
Fai le verifiche di resistenza meccanica sul ponte?
Potrebbe rivelarsi non essere sicuro.
Non dico che sbagli a fare le verifiche che ritieni importanti.
Dico che il documento che rilasci a valle delle verifiche eseguite con esito positivo NON è una DIRI!
Ti faccio un esempio:
Un autoriparatore ti chiede la DIRI.
Tu vai e vedi che ha un ponte di sollevamento.
Fai le verifiche di resistenza meccanica sul ponte?
Potrebbe rivelarsi non essere sicuro.
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