Modifiche al codice prevenzione incendi
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Con decreto 12 aprile 2019 del Ministero dell'Interno sono state pubblicate "Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" Il decreto che consta di n. 5 articoli, è stato pubblicato sulla G.U. n 95 del 23-4-2019 ed entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella G.U. (art. 5.2)
Con decreto 18 ottobre 2019 del Ministero dell'interno sono state pubblicate "Modifiche all'allegato 1 del Ministero dell'interno 3 agosto 2015, recante Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139". Il documento composto da n. 2 articoli e da n. 280 pagine è stato pubblicato sulla G.U. n. 256 del 31-10-2019 ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella G.U. (art. 2.2)
Importante è comprendere la struttura del documento composta da:
Sezione G - Generalità
Sezione S - Strategia antincendio (tra cui S.10 - Sicurezza negli impianti tecnologici e di servizio)
Sezione V - Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli V.1 V.2 V.3
Sezione M - Metodi
L'allegato 1 di cui al comma 1 sostituisce integralmente l'allegato 1 al decreto Ministero dell'interno del 3 agosto 2015.
Con decreto 18 ottobre 2019 del Ministero dell'interno sono state pubblicate "Modifiche all'allegato 1 del Ministero dell'interno 3 agosto 2015, recante Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139". Il documento composto da n. 2 articoli e da n. 280 pagine è stato pubblicato sulla G.U. n. 256 del 31-10-2019 ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella G.U. (art. 2.2)
Importante è comprendere la struttura del documento composta da:
Sezione G - Generalità
Sezione S - Strategia antincendio (tra cui S.10 - Sicurezza negli impianti tecnologici e di servizio)
Sezione V - Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli V.1 V.2 V.3
Sezione M - Metodi
L'allegato 1 di cui al comma 1 sostituisce integralmente l'allegato 1 al decreto Ministero dell'interno del 3 agosto 2015.
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Sulla G.U n° 57 del 6/3/2020 è stato pubblicato il Decreto Ministro Interno del 14/2/2020.
Riporta l'aggiornamento della sez. V dell'allegato 1, al decreto 3/8/2015 concernente l'approvazione di norme di prevenzione incendio e consta di n. 2 articoli per un totale di n. 33 pagine.
In premessa si ravvisa che è stato ritenuto necessario aggiornare le regole tecniche verticali individuate ai capitoli V.4, V.5, V.6, V.7, e V.8 della sezione V dell'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 3/8/2015 per allinearle alle modifiche introdotte dal decreto del Ministro dell'interno del 18/10/2019.
I capitoli V.4 uffici, V.5 attività ricettive turistico-alberghiere, V.6 autorimesse, V.7 attività scolastiche e V.8: attività commerciali contenuti nell'allegato A al presente decreto, sostituiscono integralmente i corrispondenti articoli dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3/8/2015 (art. 1).
Per le attività di cui all'art. 1 che alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già state progettate e conformi sulla base di regole tecniche verticali, il presente decreto non comporta adeguamenti.
Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (art. 2).
Riporta l'aggiornamento della sez. V dell'allegato 1, al decreto 3/8/2015 concernente l'approvazione di norme di prevenzione incendio e consta di n. 2 articoli per un totale di n. 33 pagine.
In premessa si ravvisa che è stato ritenuto necessario aggiornare le regole tecniche verticali individuate ai capitoli V.4, V.5, V.6, V.7, e V.8 della sezione V dell'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 3/8/2015 per allinearle alle modifiche introdotte dal decreto del Ministro dell'interno del 18/10/2019.
I capitoli V.4 uffici, V.5 attività ricettive turistico-alberghiere, V.6 autorimesse, V.7 attività scolastiche e V.8: attività commerciali contenuti nell'allegato A al presente decreto, sostituiscono integralmente i corrispondenti articoli dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3/8/2015 (art. 1).
Per le attività di cui all'art. 1 che alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già state progettate e conformi sulla base di regole tecniche verticali, il presente decreto non comporta adeguamenti.
Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (art. 2).
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