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BYPASS E DEFINIZIONE DI POTENZA TECNICAMENTE PRELEVABILE

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

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[1] BYPASS E DEFINIZIONE DI POTENZA TECNICAMENTE PRELEVABILE

Messaggioda Foto UtenteGDM » 20 giu 2019, 9:13

Buongiorno, premetto che sono nuovo e che quindi non ho la certezza che la mia domanda sia pertinente al resto degli argomenti trattati, ma ci provo ugualmente.
Sono stato nominato CTU per un contenzioso civile, dove l'oggetto del contendere è il pagamento di una fattura da emessa da enel, a seguito di allaccio abusivo tramite bypass, direttamente alla rete. Il quesito a cui devo rispondere è il seguente: accerti e verifichi, previo sopralluogo ed in base alla documentazione in atti, la corrispondenza dell'energia elettrica consumata dall'opponente a quella fatturata da ENEL.
l'allaccio diretto è stato effettuato con 4 conduttori di sezione 6.
Il contratto per la fornitura, regolare, è da 10 kW - 380 V - trifase (casa con ampio giardino e piscina).
la domanda che vi porgo è questa:
considerati i 4 conduttori del bypass, devo considerare il massimo prelevabile da ogni conduttore (considerata la sezione considererei 10 kW per ognuno) o devo considerare un potenza tecnicamente prelevabile 10 kW - trifase totali?
inoltre ogni fase, a detta di ENEL può prelevare solo il 40% della portata massima, ma questo solo in presenza di contatore o anche con allaccio diretto?
Vi chiedo gentilmente di aiutarmi nel modo più chiaro possibile.
Grazie anticipatamente.
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[2] Re: BYPASS E DEFIZIONE DI POTENZA TECNICAMENTE PRELEVABILE

Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 20 giu 2019, 9:34

Purtroppo non sono di aiuto, scrivo per vivacizzare e in quanto sono curioso di leggere l'evoluzione della discussione.

Cerco di riassumere il problema.

L'ENEL è interessata all'energia consumata kWh,
supponendo un prelievo continuo ( H24) alla potenza massima disponibile?
10 kW per fase = 30 kW max ? oppure 40% di 30 kW = 12 kW max ?
E' una penalizzazione gravosa.

L'utente dell'allaccio abusivo è in grado di assorbire tutta quella energia? Ma ha importanza?
Riscaldamento continuo dell'acqua della piscina?
O_/
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[3] Re: BYPASS E DEFIZIONE DI POTENZA TECNICAMENTE PRELEVABILE

Messaggioda Foto UtenteGDM » 20 giu 2019, 9:54

Non posso definire se l'utente era in grado di assorbire tutta quella energia perché, i fatti, si riferiscono ad un arco di tempo che va da ottobre 2011 a marzo 2014. Credo comunque non abbia importanza in quanto in fase di stima si dovrebbe fare una media dei consumi precedenti; questa considerazione poi genera un'altra domanda: visto che comunque si deve fare una media dei consumi precedenti, per stimare i possibili kWh consumati, è necessario definire la potenza tecnicamente prelevabile? o questa stima, nel caso in cui si attribuisse la potenza prelevabile di 30 kW, deve essere moltiplicata per ogni fase?
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[4] Re: BYPASS E DEFINIZIONE DI POTENZA TECNICAMENTE PRELEVABILE

Messaggioda Foto UtenteDavik » 20 giu 2019, 10:19

Da quello che ho capito, Enel ha chiesto un rimborso per l'energia prelevata facendo una sua stima e tu devi farne una tua.

La stima la puoi fare si sulla media delle letture precedenti, ma se fossi in te valuterei anche eventuali aggiunte e il fatto che non pagando l'enrgia uno possa consumare di più.

Per la potenza massima di prelievo, l'impianto può essere dimensionato per assurdo a 100kW ma avere una potenza contrattuale di 10 kW, per farla breve, contano gli apparecchi utilizzatori e il loro fattore di contemporaneità; però secondo me a te servono più kWh consumati, che i kW di prelievo, se non per completezza dei dati.
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[5] Re: BYPASS E DEFINIZIONE DI POTENZA TECNICAMENTE PRELEVABILE

Messaggioda Foto Utentelillo » 20 giu 2019, 11:17

Foto UtenteGDM ha scritto:accerti e verifichi, previo sopralluogo ed in base alla documentazione in atti, la corrispondenza dell'energia elettrica consumata dall'opponente a quella fatturata da ENEL.

(:OOO:)
i giudici sono di una simpatia unica.
parliamoci chiaro: qualsiasi stima tu faccia, secondo me lascia il tempo che trova.
dopo marzo 2014 il furbissimo ha cominciato a pagare?
se si hai le bollette e quindi un riferimento per poter stimare i consumi annui.
fossi il CTP e mi presenti una stima sulla base delle sezioni dei cavi di collegamento, o su ipotesi di prelievo campate in aria, mi faresti arrabbiare non poco. :D
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[6] Re: BYPASS E DEFINIZIONE DI POTENZA TECNICAMENTE PRELEVABILE

Messaggioda Foto UtenteGDM » 20 giu 2019, 11:30

L'utente pagava anche prima, infatti sono riusciti a definire l'esatto momento di allaccio abusivo, in quanto vi è stato un calo consistente dei consumi.
Per quanto riguarda la stima effettuata anche sulla base della sezione conduttori, è la normativa inerente la ricostruzione che prevede questo procedimento.
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[7] Re: BYPASS E DEFINIZIONE DI POTENZA TECNICAMENTE PRELEVABILE

Messaggioda Foto Utentelillo » 20 giu 2019, 11:34

Foto UtenteGDM ha scritto:è la normativa inerente la ricostruzione che prevede questo procedimento.

non conosco la normativa in questione, hai indicazioni più precise?
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[8] Re: BYPASS E DEFINIZIONE DI POTENZA TECNICAMENTE PRELEVABILE

Messaggioda Foto UtenteGDM » 20 giu 2019, 11:50

la normativa di e-distribuzione del 15 marzo 2017 che detta i criteri di stima e di ricostruzione dei dati di misura dell'energia elettrica.

punto 5.6 - Ricostruzione con potenza tecnicamente prelevabile -
il metodo viene utilizzato prevalentemente in casi di allacci diretti alla rete da parte di utilizzatori non titolari di alcun contratto di fornitura/trasporto. La potenza tecnicamente prelevabile è la potenza prelevabile dalla rete in regime continuativo in relazione alle caratteristiche elettriche della connessione.
La ricostruzione viene effettuata utilizzando le ore di utilizzo stimate per kW di potenza tecnicamente prelevabile. Per prelievi irregolari con allaccio diretto alla rete o bypass del misuratore, si tiene conto della portata termica della sezione del cavo rilevato in sede di verifica.
I consumi giornalieri vengono calcolati con il prodotto tra la potenza tecnicamente prelevabile e le ore di utilizzo stimate.
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[9] Re: BYPASS E DEFINIZIONE DI POTENZA TECNICAMENTE PRELEVABILE

Messaggioda Foto Utentelillo » 20 giu 2019, 12:15

grazie per la condivisione.
tuttavia continuo a ritenere davvero esagerato effettuare una stima in questo modo.
anche perché nella realtà dei fatti chi effettua il bypass non credo si stia a preoccupare della sezione dei cavi:
secondo questa specifica dunque se io mettessi un bypass da 4 mm² sarei meno penalizzato rispetto a chi utilizza un 6 mm².
non oso immaginare se avessi usato un 10 mm².
non è mia intenzione ovviamente scusare o giustificare chi illegittimamente chi ci prova, ma se il distributore ha dati più precisi (dato che si è accorto del prelievo anomalo), a che pro questa specifica? (domanda retorica ovviamente).
ancora grazie per il testo.
:ok:
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[10] Re: BYPASS E DEFINIZIONE DI POTENZA TECNICAMENTE PRELEVABILE

Messaggioda Foto UtenteGDM » 20 giu 2019, 12:26

Comunque è molto lacunosa come "normativa".
Ma, appurato il metodo che debba seguire nell'ipotetica ricostruzione, qualcuno mi può aiutare rispondendo al mio primo quesito inerente la potenza tecnicamente prelevabile con quella sezione di conduttore?
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